Nel panorama delle iniziative volte a promuovere l’efficienza energetica in Italia, il Conto Termico 3.0 rappresenta una significativa opportunità per privati, aziende ed enti pubblici. Questo sistema di incentivi, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), mira a supportare interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e promuovono l’uso di fonti rinnovabili. Con il definito “addio” al Conto Termico 2.0 e con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2025, il Conto Termico 3.0 introduce importanti novità, tra cui l’aumento delle percentuali di copertura dei costi fino al 100% in determinati casi.
E’ bene tenere a mente che il decreto è in fase finale di approvazione ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Seguiranno aggiornamenti, che verranno riportati in questo articolo.

Conto Termico 3.0 - Chiariamo il nuovo Conto Termico 2025
Partiamo col considerare che il decreto è in fase finale di approvazione ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quindi spieghiamo nel dettaglio il Conto Termico 3.0:
un ottimo meccanismo di incentivazione a fondo perduto destinato a finanziare interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Rispetto alle versioni precedenti, questa nuova edizione semplifica le procedure e amplia le possibilità di accesso, includendo un numero maggiore di interventi e beneficiari come gli Enti del terzo settore e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER e Gruppi di Autoconsumo).
Breve recap delle novità introdotte dal Conto Termico 2025
- Nuovi beneficiari: oltre alle pubbliche amministrazioni, anche gli enti del terzo settore e le CER possono accedere agli incentivi.
- Copertura più alta: i massimali di spesa sono stati aggiornati per coprire fino al 65% dei costi e, in alcuni casi specifici, fino al 100%.
- Accesso esteso: gli incentivi sono ora disponibili anche per edifici privati non residenziali.
- Nuove opportunità: sono incentivati interventi come l’installazione di pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per auto elettriche abbinate a pompe di calore o caldaie moderne.
Ma quindi cos'è il Conto Termico 3.0?
Si tratta di un contributo a fondo perduto che presenta una percentuale variabile dal 40% al 65%, ma attenzione dal 2025 la percentuale può salire fino al 100%. Non solo, la richiesta di questo meccanismo si presenta utile e in alcuni casi indispensabile anche per recuperare classi energetiche adeguando così il proprio immobile alla direttiva Case green che dal 1° gennaio 2025 imporrà il divieto, per i Paesi dell’Unione europea, di riconoscere agevolazioni per l’installazione di caldaie a gas.
Tutti i vantaggi per i consumatori
Il Conto Termico 3.0 offre numerosi vantaggi per i consumatori italiani, tra cui:
- Risparmio economico: copertura significativa dei costi di intervento, riducendo l’investimento iniziale richiesto.
- Riduzione dei consumi energetici: miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, con conseguente diminuzione delle bollette.
- Sostenibilità ambientale: utilizzo di fonti rinnovabili e tecnologie efficienti, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂.
- Incremento del valore immobiliare: riqualificazione energetica che migliora la classe energetica degli edifici, aumentandone il valore sul mercato.
In sostanza, il Conto Termico 3.0 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile, usufruendo di incentivi a fondo perduto che, in alcuni casi, possono coprire fino al 100% dei costi.
Ora andiamo a scoprire nel dettaglio quali tipi di interventi sono ammessi grazie al nuovo Conto Termico 2025.
Interventi coperti dal Conto Termico 3.0
I - Interventi di incremento dell’efficienza energetica
Sono incentivabili i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti; *
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze. *
* Per gli ultimi due punti (7 e 8) c’è una condizione da rispettare ovvero che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
II - produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; *
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore; *
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore; *
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento; *
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, anche se contestualmente funzionali alla
climatizzazione estiva; - sostituzione o sostituzione funzionale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da
fonti rinnovabili.
* Per quanto riguarda i primi punti (1, 2 e 3), nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW vanno aggiunti all’installazione dei sistemi per la contabilizzazione del calore. Anche nel punto 4 vanno installati dei sistemi di contabilizzazione del calore nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2.
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Dettagli sugli interventi di installazione di impianti fotovoltaici
Per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo si prevedono i seguenti requisiti:
- l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
- la potenza dell’impianto deve essere non inferiore a 2 kW e non superiore a 1 MW e comunque connessa alle dimensioni della pompa di calore elettrica a cui è abbinato;
- i moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l’impianto devono essere esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
- i moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.
L’incentivo è calcolato nel limite del 30% di un costo massimo ammissibile pari a:
- 1.500 €/kW per l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- 1.000 €/kWh per l’installazione del sistema di accumulo.
Quali sono i soggetti che possono richiedere il Conto Termico 3.0
L’accesso agli incentivi si amplia rispetto al passato. Oltre a Pubbliche Amministrazioni (PA) e privati, vengono inclusi:
- Enti del terzo settore.
- Configurazioni di autoconsumo collettivo.
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). *
Le PA possono accedere agli incentivi anche direttamente. Per i privati resta la possibilità di accedere da soli o affidandosi ad aziende come AMT Impianti.
* Se non sai cosa sono le CER ne abbiamo parlato di più in questa Guida completa alle CER in Italia.
Come accedere al Conto Termico 3.0
Per ottenere il contributo previsto dal Conto Termico 3.0, è possibile affidarsi a professionisti come AMT Impianti, che si occuperanno di tutte le fasi del processo. In alternativa, è possibile seguire questi passaggi:
- Registrazione sul portale GSE: creare un account e compilare il modulo di richiesta.
- Caricamento dei documenti richiesti: entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
- Valutazione della richiesta: se approvata, il GSE accrediterà l’incentivo direttamente sul conto del richiedente.
Informazioni da tenere a mente se si è interessati al Nuovo Conto Termico 2025
Come detto in precedenza dobbiamo ancora aspettare i canonici 90 giorni per la pubblicazione in gazzetta Ufficiale e quindi relativo inizio concreto del Conto Termico.
In generale, è previsto l’accesso diretto all’incentivo: entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, si trasmette al GSE la richiesta di accesso agli incentivi. Non sono ammissibili gli interventi per i quali l’avvio dei lavori è antecedente alla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento della disciplina del Conto termico (decreto Conto termico 3.0).
Inoltre, è prevista una copertura totale del 100% della spesa per edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, edifici pubblici adibiti a uso scolastico, strutture ospedaliere e altre strutture sanitarie, comprese quelle residenziali di assistenza, cura o ricovero del sistema sanitario nazionale.
Differenze tra Conto Termico 3.0 e detrazioni fiscali
A differenza delle classiche detrazioni fiscali, il Conto Termico eroga il contributo direttamente sul conto corrente in tempi rapidi (se sotto i 15.000 euro viene erogato subito, sopra questa cifra in 2-5 anni). Una detrazione come il Bonus casa 50%, invece, richiede fino a 10 anni per il recupero dell’investimento tramite sgravi fiscali.
Quale scegliere?
- Se si vuole un rimborso immediato, il Conto Termico 3.0 è la scelta migliore.
- Se si preferisce un beneficio fiscale diluito nel tempo, il Bonus Casa 50% può essere un’alternativa.
Differenze con il vecchio Conto Termico 2.0
Dopo aver spiegato nel dettaglio il Conto Termico 3.0, diamo una breve infarinatura del Conto Termico 2.0; ovvero il passato incentivo statale italiano volto a promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili negli edifici esistenti. Introdotto con il D.M. 16 febbraio 2016, questo meccanismo, gestito dal GSE, offriva contributi economici per interventi come:
- Installazione di pompe di calore, caldaie a biomassa e impianti solari termici.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione obsoleti.
Beneficiari del Conto Termico 2.0
Il Conto Termico 2.0 era destinato a:
- Pubbliche amministrazioni.
- Privati, imprese e condomini.
Gli incentivi coprivano fino al 65% delle spese sostenute, con erogazioni rapide generalmente entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Come funzionava la richiesta per il Conto Termico 2.0?
Per accedere all’incentivo, era necessario:
- Presentare una domanda online attraverso il portale Portaltermico del GSE.
- Effettuare la richiesta entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
- Rispettare il divieto di cumulo con altri incentivi statali (tranne alcune eccezioni come fondi di garanzia e contributi in conto interesse).
Era però possibile cumularlo con incentivi non statali, entro il limite massimo del 100% delle spese ammissibili.
Conclusione: un'opportunità per il futuro dell'energia pulita
Lasciato alle spalle il vecchio Conto Termico 2.0, nel 2025 si presenta questa grande opportunità: il Nuovo Conto Termico 3.0 che rappresenta un’evoluzione fondamentale per il settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Con incentivi potenziati e nuove regole applicative, questo aggiornamento punta a favorire l’elettrificazione dei consumi, promuovere le Comunità Energetiche e supportare tecnologie all’avanguardia.
Per chi desidera investire in sostenibilità e risparmio energetico, ora è il momento giusto per informarsi e cogliere le opportunità offerte dal nuovo Conto Termico.
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FAQ: Conto Termico 3.0
Cos’è il Conto Termico 3.0 e quali novità introduce?
Il Conto Termico 3.0 è un sistema di incentivi a fondo perduto per migliorare l’efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili negli edifici. Rispetto al Conto Termico 2.0, introduce procedure semplificate, nuove categorie di beneficiari (come enti del terzo settore e comunità energetiche rinnovabili) e un aumento delle percentuali di copertura dei costi fino al 100% per alcune tipologie di intervento.
Chi può accedere agli incentivi del Nuovo Conto Termico?
Possono accedere al Nuovo Conto Termico le pubbliche amministrazioni, i privati, gli enti del terzo settore e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Gli incentivi sono disponibili sia per edifici residenziali che non residenziali, inclusi quelli destinati ad attività produttive.
Quali interventi sono incentivati dal Conto Termico 2025?
Gli incentivi coprono interventi come isolamento termico, sostituzione infissi, installazione di pompe di calore, sistemi di accumulo per il fotovoltaico, colonnine di ricarica elettrica e sistemi di gestione intelligente degli impianti (Building Automation).
Qual è la differenza tra Conto Termico 3.0 e Bonus Casa 50%?
A differenza del Bonus Casa 50%, che richiede fino a 10 anni per recuperare metà dell’investimento, il Conto Termico 3.0 prevede l’erogazione diretta dell’incentivo, anche in un’unica soluzione per importi inferiori a 15.000 euro, rendendo l’investimento immediatamente vantaggioso.
Quali sono i tempi di erogazione degli incentivi del Conto Termico 2025?
Per richieste inferiori a 15.000 euro, l’erogazione avviene in un’unica soluzione. Per importi superiori, l’incentivo viene erogato in rate tra i 2 e i 5 anni. Il GSE esamina le richieste e accredita l’incentivo direttamente al beneficiario entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento.
Come si accede agli incentivi del Nuovo Conto Termico?
Per ottenere gli incentivi, basta ad affidarsi ad una azienda come AMT Impianti. In questo modo si è liberi da qualsiasi scadenza. Oppure bisogna registrarsi sul portale GSE, caricare i documenti richiesti e presentare la domanda entro 60 giorni dalla fine dei lavori. È consigliato affidarsi a professionisti del settore, come AMT Impianti, per semplificare l’iter burocratico.
Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi?
In generale, il Conto Termico non è cumulabile con altri incentivi statali per gli stessi interventi. Tuttavia, può essere combinato con fondi regionali, incentivi locali e contributi europei per massimizzare il risparmio. Puoi trovare più informazioni qui.

